Vincolo alberghiero ligure incostituzionale. La Corte Costituzionale tutela la libertà economica (Sentenza 143/2025)
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 143 del 07/10/2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una parte significativa della normativa della Regione Liguria riguardante il vincolo di destinazione d’uso imposto sulle strutture alberghiere.
Contrasto con la Libertà Economica
Secondo la Consulta, la disciplina ligure entra in contrasto diretto con la libertà di iniziativa economica privata. L’illegittimità colpisce specificamente l’Art. 2, comma 2, l. reg. Liguria 7 febbraio 2008, n. 1 (e successive modifiche).
La norma contestata è stata ritenuta irragionevole poiché rendeva quasi impossibile rimuovere il vincolo alberghiero. La legge regionale, infatti, non consentiva ai proprietari di presentare una motivata e documentata istanza di svincolo (specificando la nuova destinazione d’uso) nel caso di comprovata non convenienza economico-produttiva della struttura ricettiva.
Impatti della Sentenza
La Corte ha evidenziato come tale disciplina ignorasse le difficoltà economiche dell’impresa. Rendendo di fatto inamovibile il vincolo di destinazione d’uso ad albergo, la legge rischiava di danneggiare importanti interessi pubblici e di scoraggiare gli imprenditori dall’investire nel settore turistico-ricettivo della Regione. La sentenza apre ora la strada ai proprietari di immobili alberghieri in crisi per richiedere lo svincolo per comprovata inefficacia economica.

