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Ott 22, 2025 .

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Sciatteria, allucinazioni digitali, uso vietato dell’intelligenza artificiale: avvocato alla disciplinare.

Il Tribunale, la Parte, l’Avvocato, l’IA

Vale la pena, a monito, di avvocati ma anche dei clienti, di ricordare che la sostituzione di uno scrupoloso avvocato con un’ “intelligenza” artificiale inadeguata espone il cliente a danni irreparabili e l’avvocato a sanzioni disciplinari. Perché ?

Perché l’avvocato difensore ha l’onere di verifica e controllo dell’esito delle ricerche effettuate con i sistemi di intelligenza artificiale, evitando le “allucinazioni da intelligenza artificiale“.

Attenzione ! L’avvocato è assolutamente responsabile degli errori dell’IA.

La legislazione appena varata impone il costante controllo umano esperto sull’uso dell’IA e soprattutto ne vieta l’uso in sostituzione del professionista.

Le parole della sentenza valgono da sole a chiarire ogni aspetto.

Il Collegio, ai sensi dell’art. 88 cod. proc. civ., applicabile al processo amministrativo in forza del rinvio contenuto nell’art. 39 cod. proc. amm., dispone l’invio di copia della presente sentenza al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano.

[….] TUTTE le sentenze citate richiamano estremi di pronunce non pertinenti e le massime indicate in molti casi sono riferibili ad orientamenti giurisprudenziali non noti.

Una sentenza non pertinente ? Tutte !

Tale condotta costituisce una violazione del dovere del difensore di comportarsi in giudizio con lealtà e probità, in quanto introduce elementi potenzialmente idonei ad influenzare il contraddittorio processuale e la fase decisoria verso un percorso non corretto, e perché rende inutilmente gravosa, da parte del giudice e delle controparti, l’attività di controllo della giurisprudenza citata e dei principi dalla stessa apparentemente affermati.

Il difensore ha affermato di aver citato le sentenze suggerite da strumenti di intelligenza artificiale, ma purtroppo erano false….

L’ avvocato difensore ha l’onere di verifica e controllo dell’esito delle ricerche effettuate con i sistemi di intelligenza artificiale, evitando le “allucinazioni da intelligenza artificiale

In sede di trattazione orale, alla richiesta di chiarimenti, il difensore della parte ricorrente con dichiarazione resa a verbale ha affermato di aver citato nel ricorso della giurisprudenza reperita mediante strumenti di ricerca basati sull’intelligenza artificiale che hanno generato risultati errati.

Il difensore, in osservanza del principio della centralità della decisione umana (cfr. “La carta dei principi per un uso consapevole dei sistemi di intelligenza artificiale in ambito forense” redatta dall’Ordine degli Avvocati di Milano nel 2024 e reperibile sul sito istituzionale), quindi, ha un onere di verifica e controllo dell’esito delle ricerche effettuate con i sistemi di intelligenza artificiale.

Ma i sistemi di IA possono essere fonte di risultati errati, comunemente qualificati come “allucinazioni da intelligenza artificiale”.

Quando queste allucinazioni si verificano i sistemi inventano risultati inesistenti ma apparentemente coerenti con il tema trattato.

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