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Ott 22, 2025 .

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Nessun obbligo di iscrizione alla Cassa Edile per le IMPRESE NON EDILI CHE NON OPERANO PREVALENTEMENTE nel settore

DURC di Congruità: Obblighi e Chiarimenti per le Imprese Non Edili (Interpello 15013/2025)

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito chiarimenti essenziali – in risposta a un interpello della Federazione nazionale imprese elettroniche ed elettrotecniche (ANIE) – in merito all’applicazione del sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nei lavori edili, noto come DURC di congruità.

La verifica della congruità è stata introdotta nell’ordinamento con l’obiettivo primario di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare.

L’Ambito di Applicazione della Verifica di Congruità

Il Decreto Ministeriale (DM) n. 143/2021 regola l’applicazione della verifica, che si riferisce in modo specifico all’incidenza della manodopera relativa allo “specifico intervento realizzato nel settore edile”, sia nei lavori pubblici che in quelli privati.

È fondamentale distinguere l’oggetto della verifica:

1. Oggetto Esclusivo: La congruità riguarda esclusivamente gli interventi realizzati nel settore edile nell’ambito dell’appalto.

2. Esclusioni: Attività non edili, come la mera fornitura di materiali e/o manufatti, non rientrano nel settore edile e sono escluse dal calcolo della manodopera computata per la certificazione di congruità.

3. Inclusioni: Ai fini del calcolo, vengono considerate soltanto le attività effettivamente svolte nel cantiere edile, incluse quelle complementari o annesse, al fine di verificare la proporzionalità tra lavoratori dichiarati, versamenti contributivi e ammontare complessivo dell’opera. Le lavorazioni non edili, allo stato attuale, non sono soggette a tale verifica.

La Distinzione Chiave: Congruità vs. Iscrizione alla Cassa Edile

L’Interpello chiarisce la distinzione tra l’obbligo di richiedere il DURC di congruità e l’obbligo di iscriversi alla Cassa Edile/Edilcassa.

L’obbligo di iscrizione alle Casse Edili è un onere che vige per tutte le aziende inquadrate nell’ambito del settore edile, ed è strettamente legato all’attività prevalentemente svolta dall’impresa e allo specifico settore contrattuale applicato. La Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che l’obbligo di iscrizione vige solo per le imprese che in concreto si occupano prevalentemente di edilizia.

Tuttavia, la funzione di verifica della congruità è esercitata in modo autonomo rispetto all’obbligo di iscrizione.

1. Imprese Edili Prevalenti

Le imprese che svolgono prevalentemente attività edile hanno un doppio obbligo:

• Richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili realizzati.

• Avere l’obbligo di iscrizione ad una Cassa Edile/Edilcassa.

2. Imprese Non Edili (Ad Esempio, Settore Metalmeccanico)

Per le imprese che svolgono prevalentemente attività diversa da quella edile (pur realizzando attività edili in modo accessorio):

• È previsto solo l’obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili eventualmente realizzati nell’ambito del cantiere.

Non è previsto l’obbligo di iscrizione ad una Cassa Edile/Edilcassa.

Di conseguenza, un’impresa non edile è comunque tenuta a ottenere l’attestazione di congruità, limitatamente alle opere edili svolte. Le Casse Edili/Edilcassa competenti dovranno rilasciare il DURC di congruità a tali imprese non iscritte, senza imporre l’obbligo di iscrizione, pur potendo richiedere la corresponsione degli eventuali costi del servizio

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